Un audio, un video, una foto: nel processo penale sono sempre più spesso la prova chiave, ma l'intelligenza artificiale rende sempre più facile fabbricarli. Un contenuto sintetico può imitare una voce, riprodurre un volto e far pronunciare parole mai dette, e per chi ascolta o guarda un file plausibile non dimostra da solo chi stia parlando o cosa sia accaduto davvero.

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Il problema è già emerso in più contesti. Il fenomeno è noto come Liar's Dividend: quando i falsi sono diffusi, anche una prova autentica può essere liquidata come falsa da chi ha interesse a farlo. Il rischio, dunque, non è solo accettare un falso, ma perdere la fiducia in ciò che è vero.

Per gli avvocati penalisti il nodo è pratico. Nel processo non basta dire che un contenuto "sembra vero": bisogna capire chi lo ha creato, chi lo ha diffuso e se esiste una verifica tecnica affidabile. Le analisi di digital forensics indicano come strada la certificazione alla fonte, cioè la tracciabilità del file fin dalla sua origine, e la catena di custodia, che documenta ogni passaggio della prova. Anche le perizie forensi multimediali diventano centrali, con la difesa che può contestare un video o un audio generato con l'intelligenza artificiale chiedendo il supporto originale.

Il quadro normativo si sta muovendo. Dal 2 agosto l'AI Act impone etichette e marcatori leggibili dalle macchine per deepfake e contenuti sintetici, ma gli esperti avvertono che il watermarking dei testi è fragile e che un'etichetta assente non prova l'origine umana di un file. Il rischio di usare l'AI anche negli atti è reale: un tribunale del New Mexico ha multato un avvocato per aver inventato testimoni con ChatGPT.

Il tema attraversa anche la giustizia in Italia e fuori. Con la nuova esperienza giapponese, la Corte Suprema testerà l'AI generativa nei processi civili dal 2027. Il punto che resta aperto è quale prova possa ancora reggere quando ogni immagine e ogni voce possono essere costruite a costo quasi nullo.